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Mercato energetico – aggiornamento settimanale a cura del Gme (20/26 luglio 2020)
Prezzo di acquisto. €/MWhNella settimana n.30 del 2020 (da lunedì 20 a domenica 26 luglio), il prezzo medio di acquisto (PUN) si attesta a 35,95 €/MWh, pressoché stabile rispetto alla settimana precedente (-0,14 €/MWh; -0,4%). L’analisi per gruppi di ore mostra deboli variazioni dei prezzi sia nelle ore di picco, a 41,01 €/MWh (+0,18 €/MWh, +0,4%), che nelle ore fuori picco, a 33,15 €/MWh (-0,31 €/MWh, -0,9%). Il rapporto picco/baseload si porta, pertanto, a 1,14 (+0,01). Volumi e liquiditàI volumi di energia scambiati nella borsa elettrica salgono a 4,6 milioni di MWh, massimo dallo scorso febbraio, in crescita del 5,8% rispetto alla settimana precedente; in aumento anche la liquidità del mercato, pari a 77,9% e valore più alto da aprile 2019 (+1,2 punti percentuali). Vendite di energia elettrica MWhIn ripresa le vendite di energia elettrica nel Sistema Italia, pari a 5,9 milioni di MWh (+4,1%). Stabili le vendite delle unità di produzione nazionali, a 5,0 milioni di MWh (-0,1%), mentre le importazioni dall’estero salgono a 0,9 milioni di TWh (+35%), massimo da inizio marzo. Prezzi zonali di vendita. €/MWhA livello zonale, in un contesto caratterizzato da acquisti ai massimi da febbraio, le suddette maggiori importazioni hanno favorito una flessione dei prezzi di vendita, più intensa al Nord (33,91 €/MWh, -5%) e al Centro Nord (35,14 €/MWh, -2%) e più contenuta nel resto della penisola ed in Sardegna (36 €/MWh, -1%). In aumento, invece, solo la quotazione in Sicilia (55,04 €/MWh, +34%), penalizzata anche dal restringimento del transito con il continente nei giorni lavorativi.
L’Europa rincorre l’efficienza energetica, ma è sempre in ritardo [rassegna stampa]
Rassegna stampa: articolo di QualEnergia, 27-07-20 A rischio gli obiettivi al 2020 e anche quelli futuri al 2030. La relazione annuale della Commissione Ue L’Europa si mantiene in ritardo sugli obiettivi per l’efficienza energetica al 2020, soprattutto nel campo dei trasporti, tanto da mettere a rischio anche il futuro delle politiche Ue sul clima.Difatti, afferma la Commissione europea nella relazione annuale 2020 al Parlamento e al Consiglio (con dati che arrivano al 2018, allegata in basso), è molto probabile che (neretti nostri) “i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica per il 2030 – descritti nei Piani nazionali per l’energia e il clima presentati alla Commissione entro la fine del 2019 in base al regolamento sulla governance – saranno complessivamente poco ambiziosi per realizzare gli obiettivi di efficienza energetica stabiliti dall’UE per il 2030”.Vediamo allora i dati più importanti dalla relazione.Nel 2018, si legge nel documento, il consumo di energia primaria è diminuito dello 0,7% rispetto all’anno precedente mentre il consumo di energia finale è lievemente salito (+0,1%). Il problema, spiega Bruxelles, è che la crescita delle attività economiche nei diversi settori – ricordiamo che l’analisi si ferma prima della crisi innescata dall’emergenza coronavirus – ha continuato a spingere verso l’alto i consumi energetici mentre le nuove politiche/misure attuate dagli Stati membri nel 2018 non sono riuscite a compensare questa crescita. La riduzione del consumo di energia primaria nel 2018, chiarisce la relazione, potrebbe essere interpretata come uno sviluppo positivo, ma se proseguirà a questo ritmo, “sarà insufficiente per conseguire l’obiettivo fissato per il 2020 in condizioni economiche normali” e, inoltre, tale riduzione è rimasta sotto alla traiettoria annua lineare, richiesta per centrare il target del 2020 (1% l’anno di riduzione). Così è importante “intensificare gli sforzi rapidamente”, perché l’eventuale divario restante nel raggiungimento dei traguardi al 2020 o una ripresa della domanda di energia dopo la crisi da Covid-19, potrebbero rendere ancora più difficile conseguire gli obiettivi di efficienza per il 2030. Più in dettaglio, scrive la Commissione Ue, il consumo di energia finale è calato del 5,8% dal 2005 al 2018 portandosi a 1.124 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), valore che però è del 3,5% superiore al valore-obiettivo per il 2020, pari a 1.086 Mtep. Nel 2018 l’aumento dei consumi energetici, evidenzia la relazione, è stato registrato principalmente nei trasporti (+1,3% su base annua rispetto al 2017) e nell’industria (+0,6%). Di converso, si è vista una riduzione nel settore residenziale (-1,6%) e nel settore dei servizi (-1,4%). Invece il consumo di energia primaria è diminuito di quasi il 10% nel periodo 2005-2018, passando da 1.721 Mtep a 1.552 Mtep; un valore, quest’ultimo, che però supera del 4,6% il valore-obiettivo stabilito per il 2020, pari a 1.483 Mtep. Vale la pena ricordare che il decreto legislativo 73/2020 ha appena accolto nel nostro ordinamento la direttiva Ue 2018/2002 con importanti novità in tema proprio di efficienza energetica. QualEnergia, 27-07-20
Quando si ha diritto al Superbonus 110% e quando alla detrazione del 50%: sette esempi [rassegna stampa]
Rassegna stampa: Articolo di QualEnergia, 28-07-20 Seconde case, sostituzione di serramenti e caldaie rifacimenti degli impianti igienici, edifici vincolati: l’Agenzia delle Entrate con degli esempi chiarisce diversi dubbi sulle nuove detrazioni fiscali Con la misura che finalmente ha assunto la sua forma definitiva e che dovrebbe essere operativa entro settembre, cittadini e aziende stanno cercando di capire quando e come si potrà godere del nuovo Superbonus con detrazione al 110% e comprensibilmente si stanno facendo molte domande.Cosa succede se ai lavori citati nella nuova norma se ne affiancano altro? Quando lo sgravio fiscale si può applicare anche alle seconde case? Che regole valgono negli edifici vincolati? A questi e ad altri dubbi l’Agenzia delle entrate ha risposto con 7 casi esemplificativi, inseriti nella nuova guida pubblicata nei giorni scorsi. Vediamoli: Esempio 1 Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.Nella situazione prospettata: o per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.Se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni.Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro. Esempio 2 Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.Decide di avviare una ristrutturazione mediante: o sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus.A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro.Per la ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro). Esempio 3 Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:– di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.– di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,– antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Esempio 4 Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma. Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità. Esempio 5 Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Esempio 6 Un condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico. Esempio 7 Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta. QualEnergia, 28-07-20
Ecobonus 110%. Dai lavori alle spese sostenute: la nuova guida [rassegna stampa]
La nuova guida per la detrazione al 110% per ecobonus, sismabonus e investimenti su impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettric